PLAGIO

PARTE TERZA
NORME SUL PLAGIO 

Tratto da Codice di comportamento accademico e Norme Antiplagio della FTIC

In genere 

Non essendo contemplata dal Codice di Diritto Canonico un’espressa normativa sul plagio della produzione intellettuale altrui, assumiamo la legislazione italiana in materia di diritto di autore per precisare alcuni concetti intorno al suo oggetto. 

Il plagio è l’usurpazione del diritto di autore che ha per oggetto «le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione» (art. 2575 del Codice Civile Italiano). 

Art. 2576 cc. «Acquisto del diritto – Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale». 

Art. 2577cc. «Contenuto del diritto – Comma 1: L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. Comma 2: L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione». 

Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 70: «Comma 1: Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione e anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. Comma 2:

Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale fisserà le modalità per la determinazione dell’equo compenso. Comma 3: Il riassunto la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta». 

In specie 

I principi generali sopra enucleati possono trovare riscontro nella vita accademica della FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA CENTRALE in diversi modi e con particolare riferimento agli elaborati che gli studenti consegnano come compito assegnato dal Docente per esercitazione o per il superamento di un esame, oppure come compilazione di tesine di licenza e di tesi dottorali. 

Il plagio come infrazione al Codice di Comportamento Accademico è aggravato dalla lesione del rapporto di fiducia che si instaura tra la Facoltà e lo studente. Esso deve essere necessariamente valutato sulla base di determinate circostanze prima fra tutte se sia stato commesso per mancanza di diligenza o per dolo. 

TITOLO I
Tipologie di plagio 

Art.I. Specifici casi di plagio: 

1. 1. Appropriazione integrale di un’opera o semplicemente di idee altrui senza citarne le fonti. 

1. 2. Appropriazione parziale di un lavoro altrui senza l’uso di virgolette e il riferimento alla fonte. 

1. 3. Rielaborazione o uso di parafrasi, anche in modo parziale, di un lavoro altrui di qualsiasi genere. 

Art. 2. Il materiale da considerarsi plagiato può essere acquisito, anche con il consenso del suo legittimo autore o proprietario: 

2. 1. da un’opera edita o inedita sotto forma di libro, articolo o scritto in genere.

2. 2. da qualsiasi tipo di pubblicazione rintracciata attraverso la rete. 

2. 3. da un elaborato, tratto in tutto o in parte, prodotto da un altro studente anche per altre finalità o per altri centri accademici. 

TITOLO II
Sanzioni 

Art. 3. Tipologie di sanzione e loro irrogazione: 

3. 1. Lo studente che commette il plagio è passibile di sanzioni previste come “Infrazioni gravi della disciplina accademica” ( vide supra, Parte I, Tit. II, Art. 3). 

3. 2. In caso di riscontro da parte del Docente di una forma di plagio dell’elaborato conclusivo di un ciclo di studi, il fatto deve essere deferito dallo stesso Docente al Preside. 

3. 3. La constatazione durante l’esecuzione dell’elaborato di rilievi di scarsa entità e non intenzionali comporta la contestazione scritta allo studente fatta dal Docente con l’avvertimento di provvedere alla emendazione dell’elaborato. 

3. 4. La constatazione anche di una circoscritta forma di plagio durante l’esecuzione dell’elaborato è comunque da considerarsi una infrazione grave. Essa deve essere deferita al Preside e, qualora risultasse verosimile, da questi alla Commissione Disciplinare. Il fatto deve essere contestato per iscritto allo studente con il richiamo ad apportare le dovute modifiche,
informandolo di uno slittamento di almeno una sessione se si tratta della discussione della tesi e una penalità da tre a sei punti per le tesine di licenza e per le tesi di laurea, da valutare a discrezione della Commissione Disciplinare. 

3. 5. Se la constatazione del plagio durante la redazione dell’elaborato risultasse in modo diffuso, oppure se la constatazione di qualsiasi entità venisse accertata al termine della stesura dopo la consegna dell’elaborato in Segreteria, il fatto, attraverso il Preside, sarà deferito alla Commissione Disciplinare comportando l’annullamento del lavoro con la sospensione dal diritto di
presentarne un altro per almeno un semestre, fino alla sanzione più grave dell’espulsione dello Studente dalla Facoltà. 

3. 6. Il riconoscimento del plagio, dopo il conferimento del grado accademico, comporta l’avvio della procedura di accertamento da parte della Commissione Disciplinare per la revoca del titolo conseguito dallo Studente e la comunicazione alla Congregazione per l’Educazione Cattolica. In ogni caso dovrà essere assicurato allo studente il diritto di difesa. 

3. 7. La constatazione di una forma di plagio di una prova finale o intermedia di un corso annuale, di un seminario oppure per il conseguimento del Baccalaureato, comporta l’annullamento dell’esame e la sanzione di una votazione non superiore a 18/30. 

3. 8. Soltanto la Commissione Disciplinare può pronunciarsi in merito all’irrogazione delle sanzioni disciplinari la cui intimazione segue la procedura prevista dalle Norme sulle Sanzioni (vide supra, Parte II, Tit. I, nn. 5. 15-5. 17).Â