Norme applicative per il Baccalaureato

Titolo I: Significato e finalità del grado accademico di Baccalaureato

Art. 1:

§ 1. Il Baccalaureato è il primo dei gradi accademici ecclesiastici.
Il Baccalaureato in Sacra Teologia si ottiene dopo aver completato il curriculum istituzionale degli studi filosofico-teologici e comporta l’aver acquisito una visione sintetica ed organica dei contenuti delle principali discipline teologiche ed una prima iniziazione al metodo scientifico nell’ambito delle discipline stesse.

§ 2. La prova d’esame per il baccalaureato si compone di una prova scritta e di una prova orale.

Titolo II: Soggetti

Art. 2: Il Candidato

§ 1. Il candidato alla prova d’esame per il grado accademico del Baccalaureato dovrà aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studi dello S.T.I. e presentare una attestazione di conoscenza della lingua inglese almeno di livello A2 o di lingua per cinque anni di scuola superiore.

§ 2. Qualora il candidato non sia alunno né ex-alunno, è sufficiente che abbia completato il Corso di Studi Teologici in una Scuola di Seminario Maggiore o in una scuola equipollente. In questo caso, il candidato è tenuto a sottoporre la relativa documentazione accademica al Direttore dello S.T.I., il quale, sottoposta la questione al Consiglio di Studio, potrà richiedere che il candidato sostenga uno o due esami integrativi prima di accedere alla prova d’esame per il Baccalaureato.

§ 3.Il candidato, inoltre, dovrà produrre legale documentazione attestante il conseguimento di diploma di Scuola Media Superiore.

§ 4.Il candidato dovrà presentare nei tempi e nei modi previsti la debita domanda di ammissione all’esame di Baccalaureato.

Art. 3: Relatore e Correlatore

§ 1. Il Relatore deve essere un docente dello S.T.I. (stabile, incaricato o invitato).

§ 2. È facoltà del candidato scegliere il Relatore, dovendo però ottenere il consenso del docente scelto.

§ 3. È compito del Relatore, tra l’altro:

  1. formulare in modo preciso il titolo della prova scritta di baccalaureato, dopo aver concordato con il candidato il tema su cui essa deve vertere;
  2. vagliare la bibliografia presentata dal candidato;
  3. seguire lo sviluppo del lavoro scritto con verifiche frequenti;
  4. mantenersi in contatto con il Correlatore in spirito di vera collaborazione, allo scopo di migliorare l’elaborazione della dissertazione di baccalaureato;
  5. redigere una breve relazione scritta sull’elaborato del candidato. Tale breve relazione dovrà contenere una valutazione globale dell’elaborato riguardante il metodo seguito, la corretta applicazione della metodologia, la padronanza dei contenuti e la capacità sia di sintesi, sia espositiva dimostrata dal candidato nella stesura dell’elaborato scritto. Inoltre tale breve relazione dovrà contenere un giudizio finale.

§ 4. Nel caso in cui al Relatore diventi materialmente impossibile continuare a seguire il candidato nel lavoro di preparazione della dissertazione di baccalaureato, spetta al Direttore, dopo aver ascoltato il candidato, sostituirlo con altro docente dello S.T.I. da lui ritenuto idoneo.

§ 5. Il Correlatore può essere un docente dello S.T.I. (stabile, incaricato o invitato) o un docente esterno veramente perito. È preferibile, per quanto non indispensabile, che il Correlatore sia docente di area tematica connessa con il tema della dissertazione di baccalaureato.

§ 6. Il Correlatore viene assegnato dal Consiglio di Studio nella stessa sessione in cui viene approvato il titolo della dissertazione di baccalaureato.

§ 7. La sostituzione del Correlatore è di competenza del Direttore, il quale avrà cura di indicare un altro docente

§ 8. È compito del Correlatore:

  1. mantenere contatti, in spirito di vera collaborazione, con il Relatore, facendo presenti eventuali osservazioni riguardanti la stesura dell’elaborato scritto sia per quanto attiene al contenuto, sia per quanto attiene alla metodologia;
  2. redigere una breve relazione scritta sull’elaborato del candidato. Tale breve relazione dovrà contenere una valutazione globale della dissertazione riguardante il metodo seguito, la corretta applicazione della metodologia, la padronanza dei contenuti e la capacità sia di sintesi, sia espositiva dimostrata dal candidato nella stesura dell’elaborato. Inoltre tale breve relazione dovrà contenere un giudizio finale;
  3. qualora il Correlatore non ritenesse tale elaborato scritto idoneo al conseguimento del grado accademico di baccalaureato, dovrà consegnare al Direttore una breve relazione scritta nella quale espone i motivi per cui non ritiene tale elaborato scritto idoneo.

Il Direttore, valutate le motivazioni addotte dal Correlatore deciderà della ammissione o meno alla prova d’esame per il conseguimento del grado accademico di baccalaureato.

§ 9. Qualora il Direttore svolga il compito di Relatore o Correlatore, le sue funzioni di Direttore saranno svolte dal ViceDirettore.

§ 10. Direttore e ViceDirettore non possono essere contemporaneamente Relatore e Correlatore nella medesima dissertazione di baccalaureato.

TITOLO III : Le prove d’esame

Art. 4: La presentazione della domanda

§ 1. Le sessioni annuali per la prova d’esame per il conseguimento del grado accademico di baccalaureato sono tre: una autunnale, nel mese di ottobre; una invernale, nel mese di febbraio; una estiva, nel mese di giugno.

§ 2. Nella sua ultima riunione dell’Anno Accademico in corso il Consiglio di Studio determina il giorno in cui la prova d’esame sarà sostenuta nelle tre sessioni dell’Anno Accademico successivo.

§ 3. Il candidato dovrà presentare in segreteria la propria domanda di ammissione tra i candidati al conseguimento del grado accademico di baccalaureato almeno otto mesi prima della sessione in cui intende sostenere la prova d’esame.

§ 4. La domanda (cfr. allegato B), dovrà indicare chiaramente il titolo della dissertazione determinato e controfirmato dal Relatore. Inoltre tale domanda dovrà essere accompagnata dallo schema di massima che il candidato intende seguire nello sviluppo dell’elaborato scritto: temi che verranno affrontati e strumenti che saranno utilizzati.

§ 5. Nella prima riunione successiva alla presentazione in Segreteria della domanda di baccalaureato, il Consiglio di Studio deciderà se approvare il titolo indicato per l’elaborato scritto o se esso debba essere modificato. Nella stessa riunione il Consiglio di Studio assegnerà un Correlatore. Finché il titolo non è approvato, il candidato non può considerarsi tra i candidati a sostenere la prova d’esame per il conseguimento del grado accademico di baccalaureato.

§ 6. Il Direttore dovrà al più presto dare notizia al candidato stesso e al Relatore della approvazione o della reiezione della domanda di ammissione tra i candidati a sostenere la prova d’esame per il baccalaureato.

Art. 5: La dissertazione scritta
§ 1. Il candidato sviluppa la dissertazione scritta secondo le indicazioni del Relatore e facendo attenzione ad applicare le indicazioni metodologiche di compilazione richieste dallo S.T.I. Tale dissertazione dovrà avere chiara pertinenza teologica, ed essere di lunghezza compresa tra le 25 e le 50 pagine (escluse l’introduzione, la conclusione, la bibliografia e gli indici).

§ 2. La dissertazione scritta di baccalaureato pur non dovendo rispondere a requisiti di originalità dovrà soddisfare le seguenti esigenze:

  1. accurata ricerca bibliografica sul tema;
  2. correttezza scientifica nel riferire il pensiero degli autori studiati;
  3. fondatezza delle affermazioni, basata sul rigore del proprio argomentare o sull’opinione di autorevoli studiosi;
  4. chiarezza convincente legata all’ordine nella divisione del lavoro e nella formulazione del contenuto;
  5. precisione impeccabile nel riferire dati, nomi, titoli, citazioni e nella coerenza del sistema tecnico
  6. scelto (uso del carattere maiuscolo, dei numeri, delle abbreviazioni, ecc…);
  7. una dattilografia senza errori, fogli senza macchie e correzioni, una decente rilegatura; tutto ciò presuppone un’attenta rilettura prima della consegna.

§ 3. Sei settimane prima della data d’esame il candidato deposita in Segreteria cinque copie della dissertazione scritta di baccalaureato accompagnate dalla relazione del proprio Relatore e Correlatore.

§ 4. La dissertazione unitamente al giudizio finale del Relatore e del Correlatore, viene inviata al Delegato della Facoltà che esprime un motivato giudizio di ammissibilità o meno della stessa entro 10 giorni.

Art. 6: La prova orale

§ 1. La prova orale, della durata di circa 30 minuti, si svolgerà nel seguente modo:

  1. a)  il candidato esporrà in circa 15 minuti il contenuto della propria dissertazione scritta;
  2. b)  il Relatore e il Correlatore leggeranno la propria breve relazione valutativa;
  3. c)  infine il candidato esporrà un argomento desunto dall’apposito tesario. La Tesi in questione sarà scelta dal Direttore;
  4. d)  terminata l’esposizione del candidato, la Commissione, rimasta sola deciderà il voto della prova d’esame;
  5. e)  fatto rientrare il candidato. il Direttore proclamerà l’esito dell’esame e il conferimento, se ottenuto, del grado accademico di baccalaureato.

§ 2. Il tesario contenente le 20 tesi di sintesi sarà rivisto e approvato dal Consiglio di Studio ogni tre anni, nell’ultima riunione dell’Anno Accademico in corso, salvo che a giudizio del Consiglio stesso si renda necessario modificarlo prima dello scadere dei tre anni.

Titolo IV: La commissione d’esame

Art.7:
§ 1. Sono membri della Commissione d’esame per il conseguimento del grado accademico di baccalaureato:

  1. Il Direttore dello S.T.I., che presiede e modera lo svolgimento della prova d’esame. Spetta al Direttore interrogare il candidato su una delle tesi proposte nel tesario predisposto per la parte orale della prova d’esame di baccalaureato. Il Direttore interviene, con gli altri membri della Commissione, nella determinazione del voto della prova d’esame e determina il voto finale conseguito dal candidato. È compito del Direttore proclamare l’esito finale della prova d’esame e l’eventuale conferimento del grado accademico di baccalaureato. Il Direttore dello S.T.I. è sostituito nelle sue funzioni durante la prova d’esame dal ViceDirettore dello S.T.I. nel caso in cui il Direttore stesso svolga le funzioni di Relatore o di Correlatore.
  2. Il Relatore e il Correlatore hanno il compito di leggere pubblicamente la propria relazione di valutazione dell’elaborato scritto. I membri della commissione possono porre domande su quanto esposto dal candidato circa la tesi orale proposta dal Direttore.
  3. Il Delegato della F.T.I.C., che assiste alla prova d’esame in rappresentanza della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, può intervenire durante il colloquio sulla dissertazione e sulla tesi orale. Coopera con la commissione nella determinazione del voto della prova d’esame.

§ 2. Per la validità della prova d’esame si richiede almeno la presenza del Direttore (o del ViceDirettore in caso di incompatibilità o di altro suo delegato ad actum in caso di sopraggiunta impossibilità ad essere presente) e del Delegato (o di altro delegato ad actum dalla F.T.I.C. in caso di sua impossibilità ad essere presente alla prova d’esame).

§ 3. Non si proceda alla prova d’esame senza la presenza almeno del Relatore, a meno che si sia avuta notizia della sua assenza solo all’ultimo momento e comunque non in tempo utile per poter rimandare la prova d’esame senza creare reale disagio al candidato.

§ 4. In caso di assenza del Correlatore o del Relatore (o di entrambi) il Direttore stesso leggerà la loro relazione scritta di valutazione della dissertazione del candidato.

Titolo V: Criteri di valutazione dell’Esame di Baccalaureato

Art.8:
§ 1. La votazione finale sarà espressa in trentesimi e sarà calcolata sommando:

  1. la media semplice dei voti di tutti gli esami sostenuti nel sessennio. Il voto 30 e lode viene computato come 31. La media finale ottenuta,  potrà al più essere pari ai 30/100;
  2. la votazione della dissertazione scritta, che sarà ricavata facendo la media semplice del voto assegnato dal Relatore e del voto assegnato dal Correlatore. Anche in questo caso il coefficiente da sommare potrà al più essere pari ai 30/100;
  3. la valutazione della commissione della prova orale sarà espressa in trentesimi e potrà essere pari ai 30/100;
  4. il parere della commissione relativo alla prova di baccalaureato nel suo complesso, verrà considerato sulla base dei 10/100;
  5. la valutazione finale verrà espressa in trentesimi.

§ 2. Il risultato finale della prova di esame stabilisce anche la qualifica del grado accademico e precisamente: da 28,6/30 a 30/30 = summa cum laude; da 25,6/30 a 28,5/30 magna cum laude, da 22,6/30 a 25,5/30 = cum laude; da 19,6/30 a 22,5/30 = bene probatus; da 18/30 a 19,5/30 = probatus.

Titolo VI: Equipollenza civile

Ai sensi della L. 25.03.1985 n. 121, aggiornata con le Note Verbali ratificate dal DPR 27.05.2019 n. 63 il titolo accademico di Baccalaureato in Teologia è riconosciuto, a richiesta degli interessati, dallo Stato Italiano come Laurea in Teologia.

Titolo VII: Norma finale

Ogni questione, non regolata dal presente regolamento applicativo, sarà risolta direttamente dal Direttore dello S.T.I., il quale, però, è tenuto a chiedere il parere del Consiglio di Studio nei casi di più complessa soluzione.

Pisa,  12 maggio 2021